Esame e rinnovo patente
Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, ci si può esercitare alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. E' possibile richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.

Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. E' stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell'auto solitamente utilizzata. Nel caso in cui si è già titolari di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto; si potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.
Il Collaudo del mezzo adattato
È effettuato dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.
Il Rinnovo della Patente di Guida
P er le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso - viste le specifiche situazioni - viene indicata una validità inferiore, viste specifiche patologie invalidanti. Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, almeno 90 giorni prima della scadenza della patente, un modulo pre stampato nel quale si dichiarano eventuali patologie o dipendenze da farmaci o alcol, disponibile presso le commissioni stesse o le ASL e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di rinnovo.
La Detraibilità ai fini IRPEF per l'acquisto di mezzi di locomozione
Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare, senza applicare la franchigia di 250 mila lire.
Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata e gli altri veicoli usati o nuovi, anche se prodotti in serie, ma adatti in funzione delle limitazioni dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
La detrazione compete con una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni.
E' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal P.R.A.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo. La detrazione spetta a tutti disabili con ridotte e impedite capacità motorie a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida.
Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. |